La Cassazione Civile, con sentenza n°24617 del 03/12/2015, ha statuito che per richiedere il pagamento di un indennizzo, il beneficiario di un contratto di assicurazioni, deve necessariamente provare il fatto costitutivo della domanda. Detto onere sussiste anche in ordine a quanto previsto dalla clausola limitativa del rischio assicurato.
- Provvigione per il mediatore
- Art. 1669 e responsabilità appaltatore