Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n°285 del 09/01/2015, ha statuito che il curatore ha l’obbligo di provare l’effettiva e non potenziale conoscenza della banca in merito allo stato di insolvenza del correntista, in merito a quei profili concernenti l’elemento, soggettivo, della “scientia decoctionis”, nell’esercizio di un’azione revocatoria fallimentare.
- Pagamenti con concordato preventivo
- Il dies a quo per dichiarare fallimento