Con sentenza n. 18450 del 2015, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha confermato la liceità della clausola contrattuale recante l’obbligo della manutenzione straordinaria a carico del conduttore d’azienda. L’omessa manutenzione dell’impianto di produzione si configura, dunque, quale illecito contrattuale.
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