La Cassazione Civile, con sentenza n°9883 del 14/05/2015, ha statuito che durante un rapporto di compravendita, anche nella fase preliminare, entrambi le parti sono tenute a rispettare l’impegno che hanno formalmente assunto. L’acquirente quindi non può convocare il venditore, davanti al notaio, solo per stipulare una procura a vendere invece che l’atto definitivo.
Nella fattispecie è legittima la sentenza di merito con cui veniva reso lecito il rifiuto del promittente venditore a presentarsi davanti al notaio per sottoscrivere un atto differente da quello per il quale era stato preso impegno, accertati assenze di impedimento all’acquisto e le scadenze sottoscritte.
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