Con ordinanza del 29.7.2015, il Tribunale Ordinario di Milano, Sesta Sezione Civile, ha inibito ad una banca di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi, confermando, così, il divieto di anatocismo in materia bancaria sancito dall’art. 120, comma 2, lettera b, TUB.
Gli interessi non possono produrre interessi ulteriori, ma devono essere calcolati esclusivamente sulla base del capitale iniziale.
- Cancellazione dopo impugnazione cartella esattoriale può comportare comunque fallimento
- Diritto alla riservatezza